Art. 71.
(Computo del periodo di permesso o di licenza).

      1. Il tempo trascorso dal condannato o dall'internato in permesso o in licenza è computato a ogni effetto nella durata delle

 

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misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In tali casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
      2. Avverso il decreto di cui al comma 1 può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.